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Non è possibile invocare l’art. 157, co. 6 del CdS, al fine di sanzionare la sosta di un veicolo all’interno delle c.d. “strisce blu”, il cui conducente abbia omesso di esporre il ticket di pagamento

Giudice di Pace di Roma – Sentenza n. 25111/07

L’importantissima statuizione emerge a seguito del giudizio che vedeva contrapposta una nota azienda di tabacchi capitolina all’amministrazione romana.

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA-Sez. III

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dr. Giulio Cesare Castaldi ha pronunziato  la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 65738 del Ruolo Generale Contenzioso Civile dell’anno 2006

TRA

Omissis, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Aureliana 63, presso lo studio dell’avv. Simone Pacifici, che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso,

OPPONENTE

E

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per l’Ufficio in Roma, Piazza del Campidoglio n. 1

OPPOSTO-Contumace

OGGETTO: ricorso ex art. 22 l. 689/81

CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: chiede l’annullamento del verbale d’accertamento di violazione n. Omissis, emesso a carico dell’opponente, perché il conducente dell’autovettura Volkswagen Golf targ. Omissis “sostava senza esporre titolo di pagamento”, violando la norma dell’art. 157, 6° comma, del Codice della Strada.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso spedito per mezzo dei servizi postali il 30-6-2006, la società ricorrente ha proposto opposizione avverso il verbale d’accertamento in epigrafe, eccependo: violazione del diritto di difesa per omessa indicazione dell’autorità cui ricorrere; l’inesistenza della violazione poiché l’art. 157/6° comma, del Codice della Strada non contempla sanzioni per l’eventualità richiamata nel verbale; la mancata contestazione immediata della violazione accertata.

Chiede, pertanto, che sia annullato il verbale opposto; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Il Comune di Roma, ritualmente evocato con decreto notificato il 30-11-2006, non si è costituito in giudizio.

All’udienza del 19-3-2007 è comparso il difensore della società ricorrente il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso, riportandosi alle motivazioni ed eccezioni formulate con l’atto introduttivo, sostenendo anche la nullità del verbale per violazione dell’art. 7, 1° comma del CdS, a seguito della recente interpretazione assunta in proposito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 116 del 9-1-2007, poiché nella zona ove è stata accertata la violazione, non esistono adeguate aree di sosta, senza i dispositivi di controllo che impongono il pagamento del ticket. Nessuno è comparso per il Comune di Roma; pertanto, se n’è dichiarata la contumacia.

Il Giudice ha deciso la causa come da separato dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La responsabilità del conducente l’autovettura della ricorrente non appare sufficientemente accertata e pertanto l’opposizione deve essere accolta.

La violazione contestata a detto conducente “sostava senza esporre il ticket di pagamento” non è quella dell’art. 157, 6° comma del CdS, indicata nel verbale. L’art. 157/6° comma del CdS, infatti, prevede che “nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio”; per tale violazione, è prevista dal comma 8° dello stesso art. 157 la sanzione pecuniaria da € 33,60 ad € 137,55. La sosta consentita previo pagamento di una somma, il cosiddetto ticket, è, invece, disciplinato dall’art. 7, 1° comma, lett. f) del CdS (“nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del sindaco…..stabilire….aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe….”.), e la corrispondente sanzione per chi violi tale norma è quella prevista dal 15° comma dell’art. 7 del CdS (da € 19,95 ad € 81,90). Ai sensi di quanto disposto dall’art. 383, 1° comma del Regolamento del Codice della Strada, “il verbale deve contenere….la citazione della norma violata…”. Nella presente fattispecie, la norma violata (art. 157/6° comma del CdS), riportata nel verbale, non corrisponde al fatto contestato (“sostava senza esporre titolo di pagamento”), ciò rende equivoca l’interpretazione dell’illecito ascritto al conducente della Golf della ricorrente, con la conseguenza che è incerta la stessa responsabilità dell’opponente.

Il Giudicante, pertanto, ritiene che nella fattispecie trovi applicazione il 12° comma dell’articolo 23 della legge 689/81 ed accoglie l’opposizione perché non vi sono prove sufficienti della responsabilità del conducente la vettura della società ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:

  1. accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il verbale d’accertamento violazione impugnato;
  2. condanna il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore, alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 150,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, da distrarsi, ex art. 93, 1° comma c.p.c., in favore dell’avv. Simone Pacifici, antistatario.

 

Così deciso in Roma, il 23 Marzo 2007.


                                                                                                                                                          Il Giudice di Pace
                                                                                                                                          (dr. Giulio Cesare Castaldi)

 

 

In assenza di specifici riscontri, per il solo fatto di possedere oggetti sospetti, non si può rispondere del reato di ricettazione

Tribunale Penale di Roma - Sezione GIP - ordinanza del 28 ottobre 2006

Applicando questo principio, il Gip di Roma Renato Croce non ha convalidato l'arresto di un giovane romeno sorpreso sulle rive del Tevere con due autoradio di sospetta provenienza furtiva e ne ha ordinata la remissione in libertà.

Il rigetto della convalida del fermo è stato disposto dopo che il giovane, rinchiuso nel carcere di Regina Coeli, all’uopo consigliato dallo scrivente, nominato di lui difensore d’ufficio, si era avvalso della facoltà di non rispondere.

In effetti il Giudice ha assolto pienamente la propria funzione di garanzia: non vi era alcuna prova della provenienza furtiva del materiale rinvenuto né della sua ricezione.

Ma vieppiù.

Meriterebbe, infatti, attenzione, l’enunciazione di cui all’art. 648 co.1, C.p.: Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare…omissis.

Vero è che la prova del verificarsi del delitto, antecedente necessario, “non presuppone un giudiziale accertamento né l’individuazione del responsabile, bastando che il fatto risulti ‘positivamente’ al giudice chiamato a conoscere del reato di cui all’articolo 648 c.p.“ (sez. II 98/213597).

E’ poi necessaria la “consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, purché gravi, univoche e tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto” (sez. II 04/228797; conf. sez. VI 97/211014).

Ciò che in realtà, a mio avviso, conta, è la circostanza che, così come enunciata, tale norma individua delle condotte ben precise (acquista, riceve od occulta), escludendo integrarsi l’ipotesi di reato (istantaneo, che si consuma nel momento in cui l’agente ottiene il possesso della cosa) in presenza di azioni diverse (ad esempio, il semplice detenere, come nella fattispecie in esame, escluderebbe, e prescindendo dall’accertamento del delitto presupposto, la rimproverabilità penale).

Considerazione che richiederebbe una riflessione sostanziale, alla luce di una lacuna normativa capace di spiegare i propri effetti, tanto in una particolare fase procedimentale quale quella della convalida di un fermo, quanto nell’eventualmente scaturente processo penale.

La statuizione del Giudice per le indagini preliminari è estremamente importante, ed immediatamente applicabile a tutti i fermi od arresti che, quotidianamente, vengono effettuati dalle forze dell'ordine, relativamente al delitto p.p. ai sensi e per gli effetti del 648 c.p..

N. 46182/06 R.G. NOTIZIE DI REATO
N. 24686/06 R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

UFFICIO 33

Il Giudice per le Indagini Preliminari dott. Giuseppe Renato CROCE in relazione al fermo effettuato dai C.C. Roma Parioli in data 25/10/2006 nei confronti di:

Omissis

in relazione al reato di cui allegata richiesta del PM in data 25/10/2006

Osserva:

il fermo non va convalidato in quanto allo stato non emergono indizi per i quali possa ritenersi che gli indagati abbiano commesso il delitto addebitato.

Infatti soltanto su di una mera presunzione consistente nel possesso da parte di uno degli indagati di una busta contenente due autoradio usate, di cui non è stata accertata la provenienza furtiva, unitamente alla circostanza del gravame di un precedente cadauno per delitto contro il patrimonio si è ritenuto di procedere di fermo

P.Q.M.

Non convalida il fermo e ordina la immediata liberazione degli indagati se non ristretti per altri motivi.
Evidentemente non sussistono gli elementi per irrogare una misura cautelare.

In Roma il 28 ottobre 2006


Il Cancelliere C1 Il Giudice
Dott. Gino Spadaccioli Dott. Giuseppe Renato Croce