Non è possibile invocare l’art. 157, co. 6 del CdS, al fine di sanzionare la sosta di un veicolo all’interno delle c.d. “strisce blu”, il cui conducente abbia omesso di esporre il ticket di pagamento
Giudice di Pace di Roma – Sentenza n. 25111/07
L’importantissima statuizione emerge a seguito del giudizio che vedeva contrapposta una nota azienda di tabacchi capitolina all’amministrazione romana.
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA-Sez. III
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace dr. Giulio Cesare Castaldi ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 65738 del Ruolo Generale Contenzioso Civile dell’anno 2006
TRA
Omissis, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Aureliana 63, presso lo studio dell’avv. Simone Pacifici, che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso,
OPPONENTE
E
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per l’Ufficio in Roma, Piazza del Campidoglio n. 1
OPPOSTO-Contumace
OGGETTO: ricorso ex art. 22 l. 689/81
CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: chiede l’annullamento del verbale d’accertamento di violazione n. Omissis, emesso a carico dell’opponente, perché il conducente dell’autovettura Volkswagen Golf targ. Omissis “sostava senza esporre titolo di pagamento”, violando la norma dell’art. 157, 6° comma, del Codice della Strada.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito per mezzo dei servizi postali il 30-6-2006, la società ricorrente ha proposto opposizione avverso il verbale d’accertamento in epigrafe, eccependo: violazione del diritto di difesa per omessa indicazione dell’autorità cui ricorrere; l’inesistenza della violazione poiché l’art. 157/6° comma, del Codice della Strada non contempla sanzioni per l’eventualità richiamata nel verbale; la mancata contestazione immediata della violazione accertata.
Chiede, pertanto, che sia annullato il verbale opposto; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Comune di Roma, ritualmente evocato con decreto notificato il 30-11-2006, non si è costituito in giudizio.
All’udienza del 19-3-2007 è comparso il difensore della società ricorrente il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso, riportandosi alle motivazioni ed eccezioni formulate con l’atto introduttivo, sostenendo anche la nullità del verbale per violazione dell’art. 7, 1° comma del CdS, a seguito della recente interpretazione assunta in proposito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 116 del 9-1-2007, poiché nella zona ove è stata accertata la violazione, non esistono adeguate aree di sosta, senza i dispositivi di controllo che impongono il pagamento del ticket. Nessuno è comparso per il Comune di Roma; pertanto, se n’è dichiarata la contumacia.
Il Giudice ha deciso la causa come da separato dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La responsabilità del conducente l’autovettura della ricorrente non appare sufficientemente accertata e pertanto l’opposizione deve essere accolta.
La violazione contestata a detto conducente “sostava senza esporre il ticket di pagamento” non è quella dell’art. 157, 6° comma del CdS, indicata nel verbale. L’art. 157/6° comma del CdS, infatti, prevede che “nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio”; per tale violazione, è prevista dal comma 8° dello stesso art. 157 la sanzione pecuniaria da € 33,60 ad € 137,55. La sosta consentita previo pagamento di una somma, il cosiddetto ticket, è, invece, disciplinato dall’art. 7, 1° comma, lett. f) del CdS (“nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del sindaco…..stabilire….aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe….”.), e la corrispondente sanzione per chi violi tale norma è quella prevista dal 15° comma dell’art. 7 del CdS (da € 19,95 ad € 81,90). Ai sensi di quanto disposto dall’art. 383, 1° comma del Regolamento del Codice della Strada, “il verbale deve contenere….la citazione della norma violata…”. Nella presente fattispecie, la norma violata (art. 157/6° comma del CdS), riportata nel verbale, non corrisponde al fatto contestato (“sostava senza esporre titolo di pagamento”), ciò rende equivoca l’interpretazione dell’illecito ascritto al conducente della Golf della ricorrente, con la conseguenza che è incerta la stessa responsabilità dell’opponente.
Il Giudicante, pertanto, ritiene che nella fattispecie trovi applicazione il 12° comma dell’articolo 23 della legge 689/81 ed accoglie l’opposizione perché non vi sono prove sufficienti della responsabilità del conducente la vettura della società ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
-
accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il verbale d’accertamento violazione impugnato;
-
condanna il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore, alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 150,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, da distrarsi, ex art. 93, 1° comma c.p.c., in favore dell’avv. Simone Pacifici, antistatario.
Così deciso in Roma, il 23 Marzo 2007.
Il Giudice di Pace
(dr. Giulio Cesare Castaldi)
In assenza di specifici riscontri,
per il solo fatto di possedere oggetti sospetti, non si può
rispondere del reato di ricettazione
Tribunale Penale di Roma - Sezione
GIP - ordinanza del 28 ottobre 2006
Applicando questo principio, il Gip
di Roma Renato Croce non ha convalidato l'arresto di un giovane
romeno sorpreso sulle rive del Tevere con due autoradio di
sospetta provenienza furtiva e ne ha ordinata la remissione
in libertà.
Il rigetto della convalida del fermo
è stato disposto dopo che il giovane, rinchiuso nel
carcere di Regina Coeli, all’uopo consigliato dallo
scrivente, nominato di lui difensore d’ufficio, si era
avvalso della facoltà di non rispondere.
In effetti il Giudice ha assolto pienamente
la propria funzione di garanzia: non vi era alcuna prova della
provenienza furtiva del materiale rinvenuto né della
sua ricezione.
Ma vieppiù.
Meriterebbe, infatti, attenzione, l’enunciazione
di cui all’art. 648 co.1, C.p.: Fuori dei casi di concorso
nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri
un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti
da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle
acquistare, ricevere od occultare…omissis.
Vero è che la prova del verificarsi
del delitto, antecedente necessario, “non presuppone
un giudiziale accertamento né l’individuazione
del responsabile, bastando che il fatto risulti ‘positivamente’
al giudice chiamato a conoscere del reato di cui all’articolo
648 c.p.“ (sez. II 98/213597).
E’ poi necessaria la “consapevolezza
della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia
indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa
e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo
e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta
da prove indirette, purché gravi, univoche e tali da
generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale,
e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza
illecita di quanto ricevuto” (sez. II 04/228797; conf.
sez. VI 97/211014).
Ciò che in realtà, a mio
avviso, conta, è la circostanza che, così come
enunciata, tale norma individua delle condotte ben precise
(acquista, riceve od occulta), escludendo integrarsi l’ipotesi
di reato (istantaneo, che si consuma nel momento in cui l’agente
ottiene il possesso della cosa) in presenza di azioni diverse
(ad esempio, il semplice detenere, come nella fattispecie
in esame, escluderebbe, e prescindendo dall’accertamento
del delitto presupposto, la rimproverabilità penale).
Considerazione che richiederebbe una
riflessione sostanziale, alla luce di una lacuna normativa
capace di spiegare i propri effetti, tanto in una particolare
fase procedimentale quale quella della convalida di un fermo,
quanto nell’eventualmente scaturente processo penale.
La statuizione del Giudice per le indagini
preliminari è estremamente importante, ed immediatamente
applicabile a tutti i fermi od arresti che, quotidianamente,
vengono effettuati dalle forze dell'ordine, relativamente
al delitto p.p. ai sensi e per gli effetti del 648 c.p..
N. 46182/06 R.G. NOTIZIE DI REATO
N. 24686/06 R.G. G.I.P.
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI
PRELIMINARI
UFFICIO 33
Il Giudice per le Indagini Preliminari
dott. Giuseppe Renato CROCE in relazione al fermo effettuato
dai C.C. Roma Parioli in data 25/10/2006 nei confronti di:
Omissis
in relazione al reato di cui allegata
richiesta del PM in data 25/10/2006
Osserva:
il fermo non va convalidato in quanto
allo stato non emergono indizi per i quali possa ritenersi
che gli indagati abbiano commesso il delitto addebitato.
Infatti soltanto su di una mera presunzione
consistente nel possesso da parte di uno degli indagati di
una busta contenente due autoradio usate, di cui non è
stata accertata la provenienza furtiva, unitamente alla circostanza
del gravame di un precedente cadauno per delitto contro il
patrimonio si è ritenuto di procedere di fermo
P.Q.M.
Non convalida
il fermo e ordina la immediata liberazione degli indagati
se non ristretti per altri motivi.
Evidentemente non sussistono gli elementi per irrogare una
misura cautelare.
In Roma il 28 ottobre 2006
Il Cancelliere C1 Il Giudice
Dott. Gino Spadaccioli Dott. Giuseppe Renato Croce |