TEMI ROMANA
DA "TEMI ROMANA" – Gennaio - Dicembre 2004 –
TRIBUNALE DI ROMA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
SEZIONE X
SENTENZA 4 LUGLIO 2003
EST. DELLA MONICA
Evasione - Convincimento di adempiere ad un obbligo - Dubbio sulla scriminante - Punibilità - Esclusione - Formula assolutoria.
(385 C.P., 530, COMMA 3 C.P.P.)
La formula assolutoria perché il fatto non costituisce reato si applica
anche nel caso vi sia la prova che il fatto sia stato commesso in presenza di
una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità
ovvero vi sia dubbio sull’esistenza delle stesse.
La sentenza così motiva:
Il fatto
Il 28 giugno 2003 E. M. viene fermato, insieme con il fratello, per un furto
compiuto in un supermercato. Alla convalida del provvedimento segue l’obbligo
di firma. Il 2 luglio successivo E. M., si reca, previa consultazione con il
suo difensore (all’oscuro della circostanza che il medesimo fosse soggetto
alla misura degli arresti domiciliari per altri fatti di reato), nella stazione
dei Carabinieri competente per zona, al fine di adempiere alla misura impostagli
in sede di convalida. Viene, così, tratto in arresto per il reato di
cui all’art. 385 C.P..
Motivi della decisione
Omissis
All’imputato era stata applicata dal giudice una misura, quella dell’obbligo di presentazione alla P.G., senza fornirgli alcun avvertimento in ordine alle modalità di esecuzione e, in particolare, in ordine al fatto che dovesse darvi immediata attuazione, ovvero al termine della concorrente misura custodiale.
E’ sì vero che l’esecuzione delle misure è disciplinata dal codice di rito e che l’art. 297 c.p.p. stabilisce che se l’imputato è detenuto per altro reato gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui è notificata l’ordinanza che la dispone, se sono compatibili con lo stato di detenzione, altrimenti decorrono dalla cessazione di questo, e, tuttavia, si deve ritenere che nel caso di specie si sia creato un oggettivo equivoco, non interamente ascrivibile all’imputato.
In altri termini l’imputato ha sostenuto che, ricevuta la comunicazione dell’ordinanza di applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla P.G., aveva ritenuto che l’ordine in essa contenuto costituisse quell’autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria che legittima l’allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare.
Se dunque alla lettura dell’ordinanza di applicazione della misura avvenuta all’udienza di convalida per altro reato non è seguita alcuna precisazione in ordine alle modalità di attuazione della misura – circostanza questa affermata e non smentita da altre risultanze istruttorie e, dunque, quanto meno dubbia – deve ritenersi che l’imputato abbia agito nella ragionevole convinzione di dover dare esecuzione ad un provvedimento del giudice e che, ove avesse omesso tale adempimento, sarebbe potuto incorrere in sanzioni.
Che tale situazione di oggettiva incertezza circa il contenuto dell’ordinanza si sia effettivamente creata emerge peraltro dalle stesse dichiarazioni dell’operante, il quale ha affermato che le modalità di esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. erano contenute in un provvedimento la cui redazione era successiva all’emissione dell’ordinanza e che tuttavia non era stato ancora notificato all’imputato.
Per le ragioni esposte, si ritiene quindi di dover mandare assolto l’imputato dal reato a lui ascritto, con la formula di cui al dispositivo.
Omissis
Nel caso in esame il Giudice doveva valutare la posizione di un cittadino extracomunitario che, in precedenza colpito da ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari, veniva successivamente tratto a giudizio per reato (furto) commesso durate la esecuzione della misura custodiale.
All’esito del giudizio di convalida, il Giudice (ignorando che l’indagato era già stato attinto da ordinanza restrittiva – e rimanendo pertanto sullo sfondo il delitto di evasione, pure nel caso di specie consumato) irrogava la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G..
Presentatosi innanzi alla P.G. in ossequio del provvedimento del Giudice, l’indagato veniva tratto in arresto per il reato di evasione (dagli arresti domiciliari).
Convalidato l’arresto, il giudizio si concludeva con la sentenza assolutoria.
La pronunzia del Tribunale legittima (rectius: scrimina) la condotta dell’imputato poiché tenuta in adempimento di un ordine legittimo della Autorità che, sebbene contrastante col primo, comunque non poteva rendere illegittima la condotta stessa.
Tale decisione è riconducibile alla struttura della scriminante putativa. Viene dato rilievo giustificativo all’errore che l’imputato avrebbe, ove del caso, commesso nella percezione delle norme di diritto che disciplinano la decorrenza delle misure cautelari ex art. 297 c.p.p..
In tal senso, il Giudice fuga i dubbi per quanto concerne la possibile operatività di detta scriminante, nonostante l’ordine dell’autorità, che legittimava l’allontanamento da casa per recarsi presso la P.G., l’ordine del secondo Giudice non era incompatibile con quello del primo Giudice, ma era semplicemente ad esso postergato temporalmente nella sua decorrenza.
Ad ogni modo, la situazione di confusione che si era ingenerata nell’imputato, sia per quanto percepito dal proprio difensore (che, ignorando il pregresso stato custodiale aveva invitato il proprio assistito a presentarsi tempestivamente presso la P.G.), sia perché non aveva ancora conoscenza effettiva del testo del secondo provvedimento (giuridicamente conosciuto poiché letto in udienza) ha così indotto il Giudice alla pronuncia assolutoria, concludendo per la sussistenza di un oggettiva incertezza. Situazione idonea a far sì che, sotto un profilo putativo, l’imputato ritenesse (erroneamente ma ragionevolmente) di dover dare esecuzione ad un provvedimento del Giudice.
In tal senso il Giudice conclude con l’assoluzione ex art. 530 co. 3, perché il fatto non costituisce reato.
Avv. Simone PACIFICI