IL GIORNALE
MULTE ANNULLATE DAL GIUDICE MA IL COMUNE VUOLE FARLE PAGARE LO STESSO
DA "IL GIORNALE" - Data Mercoledì 19 Luglio 2006
Il caso di un ingegnere romano
Stefania Scarpa
Le multe? L'incubo dei romani, manco a dirlo. Anche se contestate, discusse davanti al giudice di pace e persino se si è usciti vittoriosi dal contenzioso con tanto di «scuse» e spese legali liquidate ex lege.
Ne sa qualcosa un ingegnere capitolino che tempo fa s'è visto recapitare
a casa con tanto di minaccia di «ulteriori provvedimenti se inadempiente
al pagamento» la cartella esattoriale inviata dall'istituto concessionario
della riscossione crediti da parte del Comune per multe contestate e già
archiviate in sede civile.
Centonovantaquattro euro più spiccioli per maggiorazioni verbali richiesti dalla banca per due multe che il giudice di pace aveva già definito illegittime il 14 dicembre scorso. Col bollettino allegato già bell'e compilato pronto per il versamento. Eppure la sentenza di dicembre aveva di fatto annullato l'ingiunzione di pagamento. Sul fatto, il professionista, assistito dall'avvocato Simone Pacifici, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica.
«Il Comune di Roma - si legge nel documento - aveva anche liquidato al legale del ricorrente le spese del giudizio al pagamento delle quali era stato condannato.È palese, quindi, in questo caso, la grossolana inefficienza dell'amministrazione comunale nel mettere a ruolo somme non più dovute». Oggi, l'ingiunzione al pagamento risuona come «vessatoria e finanche estorsiva», come cita la denuncia.
«Non v'è dubbio, infatti - spiega Pacifici - che in capo al concessionario del servizio nazionale di riscossione non incomba un generico diritto/dovere di procedere alla riscossione di somme purchessia, ma solo ed esclusivamente debitorie». Ragioni queste, per le quali l'ingegnere chiede al Tribunale di punire non solo l'istituto di credito in questione, ma anche lo stesso Comune di Roma che non avrebbe vigilato sull'operato del suo delegato. «È grave allo stesso modo - aggiunge il penalista - la condotta dell'amministrazione capitolina che anche a volere prescindere dall'obbligo di vigilare sull'istituto, non deve indurlo in errore».
Omissis
PATENTE, COSI’ IL GIUDICE PUO’ IMPORRE AL MINISTERO DI RESTITUIRE I PUNTI
DA “IL GIORNALE” – Data Mercoledì 26 Gennaio 2005
Lunardi: “Da oggi restano valide solo le contestazioni agli automobilisti fermati dalle forze dell’ordine”
FRANCESCA ANGELI
da Roma
E adesso tutti vogliono indietro i punti detratti dalla patente senza contestazione
immediata.
La sentenza della Consulta, dichiarando incostituzionale la norma del codice
stradale che prevede la decurtazione dei punti della patente al proprietario
dell’auto se non è identificato il responsabile dell’infrazione,
apre una serie di scenari piuttosto complessi per la pubblica amministrazione
soprattutto per quanto riguarda l’effetto retroattivo della sentenza.
Nessuno sembra avere più dubbi sul fatto che i punti detratti in caso
di mancata contestazione immediata vadano restituiti. Il primo a dirlo è
lo stesso ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Pietro Lunardi. “Da
oggi in avanti resteranno valide le ammende mentre i punti saranno decurtati
soltanto agli automobilisti fermati e identificati dalle forze di polizia –
dice Lunardi -. E per il passato abbiamo già avviato un tavolo di lavoro
tra i tecnici del mio ministero e quelli dell’Interno per sanare, se possibile,
anche la posizione di chi ha perso già i punti”.
Insomma la volontà c’è, ma bisogna ancora trovare la strada
giusta. Intanto però le associazioni dei consumatori sono sul piede di
guerra. L’Intesa Consumatori osserva che “dopo la sentenza della
Consulta che ha dichiarato illegittimo il taglio a distanza dei punti della
patente senza la necessaria identificazione, tutti gli automobilisti colpiti
hanno diritto di vedersi riaccreditare i punti ingiustamente sottratti”.
Della stessa opinione il Codacons. “E’ ovvio che il ministro Lunardi
dovrà adesso emettere un decreto di cancellazione immediata di tutte
le sanzioni emesse sulla base dell’articolo cancellato dalla Corte –
spiega il presidente Carlo Renzi -. Altrimenti si scateneranno migliaia di cause
contro l’amministrazione”.
In attesa di provvedimenti ad hoc però c’è già chi suggerisce una via per vedersi restituire i punti. L’avvocato Simone Pacifici (penalista romano esperto di cause incentrate sulle violazioni del codice della strada) spiega cosa può fare subito l’automobilista colpito dalla detrazione di punti come proprietario. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale, dice Pacifici, “si può presentare direttamente istanza al ministero dei Trasporti, ovvero all’anagrafe degli automobilisti, chiedendo la restituzione dei punti illegittimamente sottratti”. A quel punto, prosegue, la pubblica amministrazione deve decidere come agire, avendo grande discrezionalità. “Può decidere di restituire subito i punti e così si risolve la questione – spiega l’avvocato -. Però può anche decidere di non ridarli pur sapendo che a questo punto la restituzione rappresenta un atto legalmente dovuto. Se rifiuta a quel punto il cittadino subisce un ulteriore danno e può intentare causa. Il che rappresenterebbe un problema per la pubblica amministrazione che, a rigor di logica, dovrebbe procedere alla restituzione”.
Ma per l’ avvocato Pacifici esiste una via ancor più veloce della causa per danni. “Se il ministero si rifiuta di restituire i punti ritengo esistano gli estremi per richiamarsi all’”obbligo di fare” per la pubblica amministrazione – precisa -. Il cittadino che si vede rifiutare quanto è nel suo pieno diritto può rivolgersi direttamente anche al giudice civile che deve obbligare la pubblica amministrazione ad ottemperare alla sua richiesta, ovvero a restituirgli i punti tolti illegittimamente. Funziona come un ricorso d’urgenza”.
Per quanto riguarda i casi nei quali i punti non siano ancora stati detratti
a questo punto tutti i verbali vanno considerati congelati. La decurtazione
dei punti è automaticamente annullata. Il proprietario dell’auto
però dovrà comunicare chi guidava pena il pagamento della multa.
Anche questo punto, giudicato legittimo dalla Consulta, suscita perplessità
nell’avvocato e potrà dar luogo ad altri contenziosi. “Come
può il proprietario dell’auto fare il nome di chi guidava e dunque
trasgrediva il codice? – spiega Pacifici – Il proprietario può
soltanto dire a chi ha prestato l’auto ma se non era presente al momento
non può indicare con certezza chi fosse alla guida dell’auto”.
E se il proprietario indica un nome e quella persona nega come si interverrà?
E GLI AUSILIARI FANNO MULTARE IL COMUNE
DA “IL GIORNALE” – Data Giovedì 19 Febbraio 2004
La sentenza
Di Marzio Fianese
Nei verbali di contravvenzione redatti sulla base di infrazioni rilevate dagli
ausiliari del traffico devono essere indicati, pena l’annullamento del
verbale, gli estremi dell’ordinanza sindacale di nomina dell’ausiliare
stesso e i poteri di accertamento che gli sono conferiti.
Questo il senso di una sentenza emessa dal giudice di pace di Roma Cecilia Bonacci
che ha condannato il Comune a 150 euro di spese processuali dopo aver esaminato
il ricorso presentato da un avvocato, Simone Pacifici, al quale era stato contestato
di aver circolato in una corsia riservata ai mezzi pubblici in via di Torre
Argentina, in direzione di via Florida.
Nel ricorso il legale chiedeva la dichiarazione di nullità della multa
ritenendo non solo che il verbale di infrazione era viziato dalla mancata indicazione
di nomina dell’ausiliare, ma anche se si trattasse di personale Atac,
l’unico corpo – si precisava nel ricorso – in grado di accertare
simili violazioni.
Nel tratto interessato dalla presunta infrazione, sottolineava Pacifici, non
esiste delimitazione di corsia riservata di colore giallo come previsto dall’art.
140 comma 6 del regolamento di esecuzione del codice della strada. Tutto ciò,
per il ricorrente, produceva una situazione ingannevole per chi si trova a transitare
in quella zona.
Nella sentenza si afferma che “non vi è potere da parte dell’ausiliare
del traffico di elevare la contravvenzione in quanto il riferimento alla ordinanza
sindacale è un riferimento generale alla nomina e non ai poteri che l’ausiliario
ha”.
Inoltre, per il giudice, la strada oggetto di accertamento “non è
delimitata da striscia gialla. Pertanto i cittadini possono essere ingannati”.
SEGNALE IRREGOLARE? VERBALE NULLO
DA “IL GIORNALE” - Data Venerdì 2 Aprile 2004
Il giudice di pace: niente sanzioni se sul retro manca l’ordinanza del comune
I segnali stradali di prescrizione (precedenza, divieto, obbligo) privi sul
retro dell’indicazione dell’ordinanza di apposizione come previsto
dall’articolo 77 comma 7 del regolamento di esecuzione del codice della
strada, sono irregolari e, pertanto, vanno annullate le multe emesse per infrazioni
legate alla violazione di quella segnaletica.
E’ quanto stabilito dal giudice di pace di Roma Adriana Cosenza che, accogliendo
un ricorso presentato dall’avvocato Simone Pacifici, ha annullato un verbale
di contravvenzione per divieto di sosta. Nel ricorso, il legale aveva eccepito
che il segnale da lui violato non avesse alcuna efficacia prescrittivi essendo
privo dell’indicazione di apposizione da parte del Comune di Roma. Quest’ultimo,
chiamato in causa per dimostrare l’esistenza a monte del provvedimento
che gli attribuisce efficacia, non ha fornito elementi. Il giudice ha quindi
annullato il verbale.
Nello stesso ricorso Pacifici sottolineava che a Roma numerosi segnali, specie
quelli apposti per esigenze temporanee di circolazione, non solo non recano
l’ordinanza di apposizione, ma una volta terminate quelle esigenze momentanee
che ne hanno determinato la collocazione non vengono rimossi. Nonostante ciò,
denunciava il legale, i vigili continuano ad elevare contravvenzioni senza verificare
la regolarità della segnaletica e, soprattutto, se questa abbia ancora
motivo di esistere.
“Per tutti i verbali – ha dichiarato Pacifici – che fanno
riferimento a segnali di prescrizione, il cittadino sanzionato deve verificare
se il segnale abbia sul retro gli estremi dell’ordinanza di apposizione
e, una volta impugnato il verbale, può chiedere che l’amministrazione
comunale provi l’esistenza a monte di tale provvedimento ottenendo, in
caso negativo, l’annullamento del verbale”.