IL GIORNALE

MULTE ANNULLATE DAL GIUDICE MA IL COMUNE VUOLE FARLE PAGARE LO STESSO

DA "IL GIORNALE" - Data Mercoledì 19 Luglio 2006

Il caso di un ingegnere romano

Stefania Scarpa

Le multe? L'incubo dei romani, manco a dirlo. Anche se contestate, discusse davanti al giudice di pace e persino se si è usciti vittoriosi dal contenzioso con tanto di «scuse» e spese legali liquidate ex lege.

Ne sa qualcosa un ingegnere capitolino che tempo fa s'è visto recapitare a casa con tanto di minaccia di «ulteriori provvedimenti se inadempiente al pagamento» la cartella esattoriale inviata dall'istituto concessionario
della riscossione crediti da parte del Comune per multe contestate e già archiviate in sede civile.

Centonovantaquattro euro più spiccioli per maggiorazioni verbali richiesti dalla banca per due multe che il giudice di pace aveva già definito illegittime il 14 dicembre scorso. Col bollettino allegato già bell'e compilato pronto per il versamento. Eppure la sentenza di dicembre aveva di fatto annullato l'ingiunzione di pagamento. Sul fatto, il professionista, assistito dall'avvocato Simone Pacifici, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica.

«Il Comune di Roma - si legge nel documento - aveva anche liquidato al legale del ricorrente le spese del giudizio al pagamento delle quali era stato condannato.È palese, quindi, in questo caso, la grossolana inefficienza dell'amministrazione comunale nel mettere a ruolo somme non più dovute». Oggi, l'ingiunzione al pagamento risuona come «vessatoria e finanche estorsiva», come cita la denuncia.

«Non v'è dubbio, infatti - spiega Pacifici - che in capo al concessionario del servizio nazionale di riscossione non incomba un generico diritto/dovere di procedere alla riscossione di somme purchessia, ma solo ed esclusivamente debitorie». Ragioni queste, per le quali l'ingegnere chiede al Tribunale di punire non solo l'istituto di credito in questione, ma anche lo stesso Comune di Roma che non avrebbe vigilato sull'operato del suo delegato. «È grave allo stesso modo - aggiunge il penalista - la condotta dell'amministrazione capitolina che anche a volere prescindere dall'obbligo di vigilare sull'istituto, non deve indurlo in errore».

Omissis

PATENTE, COSI’ IL GIUDICE PUO’ IMPORRE AL MINISTERO DI RESTITUIRE I PUNTI

DA “IL GIORNALE” – Data Mercoledì 26 Gennaio 2005

Lunardi: “Da oggi restano valide solo le contestazioni agli automobilisti fermati dalle forze dell’ordine”

FRANCESCA ANGELI
da Roma

E adesso tutti vogliono indietro i punti detratti dalla patente senza contestazione immediata.
La sentenza della Consulta, dichiarando incostituzionale la norma del codice stradale che prevede la decurtazione dei punti della patente al proprietario dell’auto se non è identificato il responsabile dell’infrazione, apre una serie di scenari piuttosto complessi per la pubblica amministrazione soprattutto per quanto riguarda l’effetto retroattivo della sentenza.

Nessuno sembra avere più dubbi sul fatto che i punti detratti in caso di mancata contestazione immediata vadano restituiti. Il primo a dirlo è lo stesso ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Pietro Lunardi. “Da oggi in avanti resteranno valide le ammende mentre i punti saranno decurtati soltanto agli automobilisti fermati e identificati dalle forze di polizia – dice Lunardi -. E per il passato abbiamo già avviato un tavolo di lavoro tra i tecnici del mio ministero e quelli dell’Interno per sanare, se possibile, anche la posizione di chi ha perso già i punti”.
Insomma la volontà c’è, ma bisogna ancora trovare la strada giusta. Intanto però le associazioni dei consumatori sono sul piede di guerra. L’Intesa Consumatori osserva che “dopo la sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittimo il taglio a distanza dei punti della patente senza la necessaria identificazione, tutti gli automobilisti colpiti hanno diritto di vedersi riaccreditare i punti ingiustamente sottratti”. Della stessa opinione il Codacons. “E’ ovvio che il ministro Lunardi dovrà adesso emettere un decreto di cancellazione immediata di tutte le sanzioni emesse sulla base dell’articolo cancellato dalla Corte – spiega il presidente Carlo Renzi -. Altrimenti si scateneranno migliaia di cause contro l’amministrazione”.

In attesa di provvedimenti ad hoc però c’è già chi suggerisce una via per vedersi restituire i punti. L’avvocato Simone Pacifici (penalista romano esperto di cause incentrate sulle violazioni del codice della strada) spiega cosa può fare subito l’automobilista colpito dalla detrazione di punti come proprietario. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale, dice Pacifici, “si può presentare direttamente istanza al ministero dei Trasporti, ovvero all’anagrafe degli automobilisti, chiedendo la restituzione dei punti illegittimamente sottratti”. A quel punto, prosegue, la pubblica amministrazione deve decidere come agire, avendo grande discrezionalità. “Può decidere di restituire subito i punti e così si risolve la questione – spiega l’avvocato -. Però può anche decidere di non ridarli pur sapendo che a questo punto la restituzione rappresenta un atto legalmente dovuto. Se rifiuta a quel punto il cittadino subisce un ulteriore danno e può intentare causa. Il che rappresenterebbe un problema per la pubblica amministrazione che, a rigor di logica, dovrebbe procedere alla restituzione”.

Ma per l’ avvocato Pacifici esiste una via ancor più veloce della causa per danni. “Se il ministero si rifiuta di restituire i punti ritengo esistano gli estremi per richiamarsi all’”obbligo di fare” per la pubblica amministrazione – precisa -. Il cittadino che si vede rifiutare quanto è nel suo pieno diritto può rivolgersi direttamente anche al giudice civile che deve obbligare la pubblica amministrazione ad ottemperare alla sua richiesta, ovvero a restituirgli i punti tolti illegittimamente. Funziona come un ricorso d’urgenza”.

Per quanto riguarda i casi nei quali i punti non siano ancora stati detratti a questo punto tutti i verbali vanno considerati congelati. La decurtazione dei punti è automaticamente annullata. Il proprietario dell’auto però dovrà comunicare chi guidava pena il pagamento della multa. Anche questo punto, giudicato legittimo dalla Consulta, suscita perplessità nell’avvocato e potrà dar luogo ad altri contenziosi. “Come può il proprietario dell’auto fare il nome di chi guidava e dunque trasgrediva il codice? – spiega Pacifici – Il proprietario può soltanto dire a chi ha prestato l’auto ma se non era presente al momento non può indicare con certezza chi fosse alla guida dell’auto”. E se il proprietario indica un nome e quella persona nega come si interverrà?

E GLI AUSILIARI FANNO MULTARE IL COMUNE

DA “IL GIORNALE” – Data Giovedì 19 Febbraio 2004

La sentenza

Di Marzio Fianese

Nei verbali di contravvenzione redatti sulla base di infrazioni rilevate dagli ausiliari del traffico devono essere indicati, pena l’annullamento del verbale, gli estremi dell’ordinanza sindacale di nomina dell’ausiliare stesso e i poteri di accertamento che gli sono conferiti.
Questo il senso di una sentenza emessa dal giudice di pace di Roma Cecilia Bonacci che ha condannato il Comune a 150 euro di spese processuali dopo aver esaminato il ricorso presentato da un avvocato, Simone Pacifici, al quale era stato contestato di aver circolato in una corsia riservata ai mezzi pubblici in via di Torre Argentina, in direzione di via Florida.
Nel ricorso il legale chiedeva la dichiarazione di nullità della multa ritenendo non solo che il verbale di infrazione era viziato dalla mancata indicazione di nomina dell’ausiliare, ma anche se si trattasse di personale Atac, l’unico corpo – si precisava nel ricorso – in grado di accertare simili violazioni.
Nel tratto interessato dalla presunta infrazione, sottolineava Pacifici, non esiste delimitazione di corsia riservata di colore giallo come previsto dall’art. 140 comma 6 del regolamento di esecuzione del codice della strada. Tutto ciò, per il ricorrente, produceva una situazione ingannevole per chi si trova a transitare in quella zona.
Nella sentenza si afferma che “non vi è potere da parte dell’ausiliare del traffico di elevare la contravvenzione in quanto il riferimento alla ordinanza sindacale è un riferimento generale alla nomina e non ai poteri che l’ausiliario ha”.
Inoltre, per il giudice, la strada oggetto di accertamento “non è delimitata da striscia gialla. Pertanto i cittadini possono essere ingannati”.

SEGNALE IRREGOLARE? VERBALE NULLO

DA “IL GIORNALE” - Data Venerdì 2 Aprile 2004

Il giudice di pace: niente sanzioni se sul retro manca l’ordinanza del comune

I segnali stradali di prescrizione (precedenza, divieto, obbligo) privi sul retro dell’indicazione dell’ordinanza di apposizione come previsto dall’articolo 77 comma 7 del regolamento di esecuzione del codice della strada, sono irregolari e, pertanto, vanno annullate le multe emesse per infrazioni legate alla violazione di quella segnaletica.
E’ quanto stabilito dal giudice di pace di Roma Adriana Cosenza che, accogliendo un ricorso presentato dall’avvocato Simone Pacifici, ha annullato un verbale di contravvenzione per divieto di sosta. Nel ricorso, il legale aveva eccepito che il segnale da lui violato non avesse alcuna efficacia prescrittivi essendo privo dell’indicazione di apposizione da parte del Comune di Roma. Quest’ultimo, chiamato in causa per dimostrare l’esistenza a monte del provvedimento che gli attribuisce efficacia, non ha fornito elementi. Il giudice ha quindi annullato il verbale.
Nello stesso ricorso Pacifici sottolineava che a Roma numerosi segnali, specie quelli apposti per esigenze temporanee di circolazione, non solo non recano l’ordinanza di apposizione, ma una volta terminate quelle esigenze momentanee che ne hanno determinato la collocazione non vengono rimossi. Nonostante ciò, denunciava il legale, i vigili continuano ad elevare contravvenzioni senza verificare la regolarità della segnaletica e, soprattutto, se questa abbia ancora motivo di esistere.
“Per tutti i verbali – ha dichiarato Pacifici – che fanno riferimento a segnali di prescrizione, il cittadino sanzionato deve verificare se il segnale abbia sul retro gli estremi dell’ordinanza di apposizione e, una volta impugnato il verbale, può chiedere che l’amministrazione comunale provi l’esistenza a monte di tale provvedimento ottenendo, in caso negativo, l’annullamento del verbale”.