ANSA
DROGA: GDP, PER SANZIONI, PREFETTURA ACCERTI USO PERSONALE
(ANSA) – ROMA, 27 GIUGNO 2009 -
L’uso personale di sostanze stupefacenti deve sempre essere accertato dall’autorità amministrativa che voglia emettere un provvedimento sanzionatorio.
E’ questo il principio stabilito in una sentenza emessa dal giudice di pace di Roma Melchiorre Talamanca dell’ufficio stranieri e stupefacenti.
La causa ha preso spunto da un ricorso presentato da uno studente romano, assistito dall’avvocato Simone Pacifici, contro il provvedimento della prefettura di Roma che preannunciava al giovane il ritiro della patente e del passaporto per aver dichiarato di far uso personale di cocaina al momento di un fermo, nell’agosto 2005, da parte della Guardia di Finanza di Civitavecchia.
La Procura contestò ai due ragazzi fermati la detenzione a fine di spaccio poi, su richiesta dell’avvocato Pacifici, il GIP archiviò il procedimento mandando d’ufficio alla prefettura di Roma per le sanzioni amministrative. In questa nuova sede il legale sostenne che non c’era alcuna prova dell’uso personale, continuato ed occasionale, da parte dei due ragazzi che potevano aver dichiarato di consumarla per non incorrere nella più grave contestazione di farne spaccio.
“Ed il gdp di Roma – afferma Pacifici – considerato come la sostanza fosse peraltro occultata nei vani portaoggetti del veicolo e non sulla persona, ha creato un importantissimo precedente che obbliga l’autorità amministrativa ad accertare se effettivamente la persona faccia o meno uso e con quale frequenza di droga, prima di poter procedere a provvedimenti sanzionatori”.
MODULO INFORMATIVO CELA ORDINE PAGAMENTO, ESPOSTO PER TRUFFA
(ANSA) – ROMA, 19 MARZO 2007 –
Un modulo per fornire informazioni relative alla propria attività commerciale; ma, dietro lo stesso, si celava un ordine di pagamento per una inserzione da pubblicare in una rivista del settore della ristorazione.
Attività, questa, che è stata ritenuta, dalla titolare del ristorante 'Di fronte a...', situato nel centro storico della Capitale, prova di una truffa e di una vera e propria estorsione. E per questo, con l'ausilio dell'avvocato Simone Pacifici, ha depositato un esposto-denuncia in procura a Roma chiedendo ai magistrati di vagliare l'esistenza di ipotesi di reato.
Tutto ha inizio il 6 marzo dello scorso anno, quando la società di ristorazione romana ricevette, contenuta in una lettera di informazione pubblicitaria, un modulo con il quale la 'Tourist directory' della società 'Novachannel Ag' con sede a Lucerna (Svizzera), ''invitava gli operatori del settore – si legge nell'esposto – a compilare un modulo per fornire le informazioni relative al proprio ristorante, al fine di 'aggiornare' i dati riguardanti l'attività''.
Qualche giorno dopo la novità: all'azienda di ristorazione fu recapitata una bozza di inserzione pubblicitaria ''accompagnata da una fattura, con l'invito a corrispondere la somma di 1.087 euro, così suddivisa: 989 euro per il 'Tourist-Directory annuncio e 98 euro per il 'Tourist-Directory Cd-rom'''.
Nessun effetto ebbe la richiesta di annullamento della fattura, tant'è che seguirono tre solleciti di pagamento.
''Da un'investigazione privata, inoltre - continua l'esposto - si riscontrò che l'Agcom era da tempo a conoscenza di questi comportamenti e, avendo già accertata l'ingannevolezza del messaggio, aveva provveduto a comminare alla 'Novachannel Ag' una sanzione amministrativa di 40mila euro''.
A conclusione di questo iter, la decisione di rivolgersi alla magistratura romana perchè la stessa verifichi l'esistenza o meno di un'attività penalmente rilevante.
ESPOSTO ALLA PROCURA
(ANSA) – ROMA, 2 MARZO 2007 –
Due multe per violazione del codice della strada annullate dal giudice di pace di Roma; nonostante ciò, a distanza di quattro anni, il preavviso di fermo di un’autovettura al quale viene allegata proprio la cartella esattoriale dichiarata illegittima.
Un comportamento da parte del concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Roma ritenuto “vessatorio, e finanche estorsivo”, ha portato una società edile, assistita dall'avvocato Simone Pacifici, alla decisione di presentare un esposto alla procura di Roma allo scopo di “porre un serio argine a tale agire inefficiente e delittuoso”.
La vicenda posta all'attenzione dei magistrati romani ha inizio con un verbale per violazione del codice della strada notificato alla società edile romana nel febbraio 2002, che, dopo l'opposizione, fu annullato dal giudice di pace di Roma. Qualche mese dopo, la stessa società ricevette una nuova multa, la cui ingiunzione al pagamento fu anch'essa annullata.
Tre anni dopo, però, alla stessa società venne notificata una cartella di pagamento con allegati proprio i verbali dichiarati illegittimi. Richiesta, questa “opposta - si legge nell'esposto - annullata e addirittura liquidata con condanna alle spese”.
Lo scorso 10 febbraio, quindi, alla stessa società arriva dalla Gerit (nuovo concessionario del servizio di riscossione) una comunicazione di preavviso di fermo di autovettura, con il richiesto pagamento di più di 500 euro, con l'avvertimento che, in caso di mancato versamento entro 20 giorni, sarà disposto il divieto di circolazione.
Di qui, la decisione di rivolgersi alla procura di Roma. “Al concessionario - si legge nell'esposto - non incombe un generico diritto/dovere di procedere alla riscossione di somme purchessia, ma solo ed esclusivamente delle somme di cui il cittadino sia effettivamente debitore”. Non solo; per la società ”il sistema di omessi controlli e vessatoria forza” pare ''funzionale a ottenere illeciti guadagni”.
ROMENO TROVATO CON RADIO RITENUTE RUBATE, GIP NON CONVALIDA
(ANSA) – ROMA, 28 OTTOBRE 2006 –
In assenza di specifici riscontri, per il solo fatto di possedere oggetti sospetti, non si può rispondere del reato di ricettazione.
Applicando questo principio, il gip di Roma Renato Croce non ha convalidato l'arresto di un giovane romeno sorpreso sulle rive del Tevere con due autoradio di sospetta provenienza furtiva e ne ha ordinato la remissione in libertà.
''Il giudice per le indagini preliminari - ha dichiarato l'avvocato Simone Pacifici, legale del romeno - ha assolto pienamente la propria funzione di garanzia: non vi era alcuna prova della provenienza furtiva del materiale rinvenuto né della sua ricezione. E' una statuizione importante, applicabile a tutti i fermi od arresti che quotidianamente vengono effettuati dalle forze dell'ordine''.
Il rigetto della convalida del fermo è stato disposto dopo che il giovane, rinchiuso nel carcere di Regina Coeli, si era avvalso della facoltà di non rispondere.
BOLLETTE PER TELEFONATE 899 NON FATTE, ESPOSTO A PROCURA
ROMA.
PENALISTA ROMANO, E' ESTORSIONE, TRUFFA E APPROPRIAZIONE INDEBITA
Più di cento euro per telefonate in uscita da uno studio legale romano. E tutte per contatti ''a numeri speciali'' (per esempio '899'), nonostante l’abbonamento telefonico fosse con un diverso operatore.
Per l’avvocato Simone Pacifici, titolare di quello studio legale, questa vicenda inquadrerebbe i reati di estorsione, truffa e appropriazione indebita. Ragione, questa, per la quale ha presentato un esposto alla procura di Roma, chiedendo che sia ''punito'' l’operatore che illegittimamente ha chiesto e ottenuto il pagamento della fattura per telefonate non fatte.
Oggetto dell’esposto è un traffico telefonico per navigazione in rete con una ''forzata connessione ad operatori stranieri''. Un collegamento, ''a totale insaputa'' da parte del titolare dell’utenza ''in ragione di 'forma virale' patita in quel periodo dal mio pc portatile; computer poi 'liberato' a seguito dell’installazione di un sistema antivirus''.
Una 'stranezza' che si aggiunge al fatto che - secondo l’avvocato Pacifici - ''tale numerazione '899' non poteva in alcun modo essere composta (né tantomeno esserne richiesto il pagamento) poiché le telefonate ai numeri che cominciano con '899' erano già da tempo disabilitate''.
Per evitare ulteriori problemi, la fattura richiesta fu regolarmente pagata, con rassicurazione da parte degli operatori telefonici che la somma sarebbe stata restituita. Cosa che ''ad oggi non è stata fatta. E l’operatore illegittimamente detiene tale somma, per l’importo di 120,33 euro con frutti ed interessi maturati''.
Ragione questa che ha portato alla presentazione dell’esposto ''senza voler ledere o offendere chicchessia, ma al solo fine, imprescindibile, di vedere tutelata la propria - ed eventualmente altrui - sfera dei diritti costituzionalmente garantiti''.
CHIESTO PAGAMENTO MULTE ANNULLATE, ESPOSTO IN PROCURA
ROMA.
SOCIETA’ CHIEDE ANCHE SOSPENDERE CONCESSIONE RISCOSSIONE BANCA
(ANSA) – ROMA, 16 FEBBRAIO 2006 –
Una cartella esattoriale per il pagamento di due multe per violazione del codice della strada in precedenza annullate dal giudice di pace di Roma. E tutto ciò, con la richiesta di saldare un debito per più di quattrocento euro.
Si è rivolto alla procura di Roma il legale rappresentante di una ditta di costruzioni della Capitale per “vedere tutelata la propria ed altrui sfera dei diritti costituzionalmente garantiti”.
La vicenda per la quale la società chiede ai magistrati di fare luce ha inizio nel febbraio 2002, quando fu notificato un verbale di accertamento di violazione del Cds. Qualche mese dopo, il giudice di pace accolse l’opposizione alla multa, annullando l’ingiunzione di pagamento..
La stessa cosa, secondo i denuncianti, era già accaduta nel precedente giugno. Anche in questo caso fu elevata una multa, poi annullata dal giudice di pace.
Per tre anni non accadde null' altro. Fino al 28 dicembre dello scorso anno, quando alla società arrivò una cartella di pagamento con la quale la banca Monte dei Paschi di Siena, concessionaria del servizio di riscossione per la provincia di Roma, informò di un debito di 431,70 euro, avvertendo che, in caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica, avrebbe proceduto ad “esecuzione forzata”. Allegati alla richiesta erano proprio i due verbali dichiarati illegittimi dal giudice di pace.
Di qui, la denuncia alla procura di Roma proposta dalla società per tramite del suo legale Simone Pacifici. Nella stessa, la richiesta di “porre un serio argine - si legge nella denuncia - a tale agire inefficiente e delittuoso”, ma anche di punire “la banca o gli agenti e concorrenti per le ipotesi di reato di estorsione e truffa”, di disporre “il sequestro dell’archivio telematico tenuto dal concessionario e/o del comune di Roma” nonché “sospendere la concessione, al fine di impedire che il reato eventualmente ravvisato pervenga ad ulteriori conseguenze”.
PATENTE A PUNTI: AVVOCATI ROMANI, PROVVEDIMENTO NEGATIVO
IN CASO CONVERSIONE.
INEVITABILE RICORSO A CORTE COSTITUZIONALE
(ANSA) - ROMA, 21 GIUGNO 2005 -
La parte del decreto legge che prevede fino a 2.500 euro di multa per chi non
''fornira' i dati del conducente responsabile della violazione'' al codice della
strada, e' giudicata negativamente da alcuni avvocati romani esperti del settore.
Secondo Simone Pacifici ''si tratta di un provvedimento di gravita' inaudita.
Dovremo aspettarci, anzi augurarci, che tale norma, cosi' come formulata, non
venga varata, né tantomeno convertita in legge, altrimenti sarà
necessario scomodare, anche in questo caso, la Corte Costituzionale''. Il penalista
romano sottolinea ''come il diritto al silenzio da parte dell'incolpato, sia
patrimonio intangibile di uno Stato di diritto; ritengo, quindi, che vada bloccata
sul nascere la formulazione di una prescrizione che andrebbe, tra l' altro,
a colpire i diritti umani dell' individuo e, per la maggiore, le classi medio-basse''.
''Vi è poi - aggiunge - un profilo legato al fatto che, a distanza di
150 giorni dall' accertamento di violazione al Cds, perche' questa e' la prassi
di notifica delle violazioni, l'intestatario del veicolo si trovi nelle condizioni,
non solo di non ricordare a chi avesse affidato la vettura, ma di non essere
assolutamente in grado di indicare l'autore della presunta violazione''
PATENTE A PUNTI
(ANSA) – ROMA, 24 GENNAIO 2005 -
Tutte le migliaia di cittadini che hanno subito decurtazioni per il solo fatto
di essere intestatari dei veicoli ''devono ottenere la restituzione dei punti''.
Lo afferma, commentando la sentenza della Consulta, l'avvocato Simone Pacifici,
penalista romano esperto di cause incentrate sulla violazione del codice della
strada, sostenendo anche che ''tutti i verbali che sono stati notificati che
contengono decurtazioni senza contestazione possono essere impugnati, nei 60
giorni, per fare annullare la sanzione pecuniaria. Ma solo quella, perché
i punti non possono essere più tolti, e quindi e' come se nel verbale
fosse cancellata la scritta 'sono decurtati'''.
Secondo Pacifici, inoltre, tutte ''le procedure di decurtazione in corso sulla
base di violazioni al Codice della strada, non contestate immediatamente, devono
essere bloccate. O l' anagrafe nazionale degli abilitati alla guida procede
d' ufficio, o i cittadini fanno istanza di restituzione alla pubblica amministrazione
che poi procede in autotutela, o si rivolgono al giudice civile per obbligare
l' amministrazione attraverso un obbligo di fare''.
Per l' avvocato romano ''c' e' poi la possibilità di intentare una gigantesca
azione di risarcimento danni nel caso il ministero, stante la dichiarazione
della Consulta, si rifiuti di restituire i punti che ora risultano illegittimamente
sottratti perché ordinati da una norma di legge che ha violato la Costituzione'.
GUIDA CON PATENTE ESTERA
(ANSA) - ROMA, 20 LUGLIO 2004 -
I conducenti di vetture muniti di patente di guida o di permesso internazionale
rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali
e' valida la loro patente del paese di origine, purché non siano residenti
nel nostro paese da oltre un anno. Applicando questo principio, stabilito dall'
articolo 135 del codice della strada (Circolazione con patenti di guida rilasciate
da Stati esteri), il giudice di pace di Roma Antonio Devoto ha annullato una
contravvenzione e condannato il comune di Roma ad un' ammenda di 60 euro di
spese di giudizio.
I fatti esaminati risalgono al febbraio del 2003 quando fu redatto un verbale
di contestazione ad una donna per aver affidato il proprio autoveicolo al figlio,
arrivato in Italia per visitare la madre, sebbene questi fosse in possesso di
patente di guida rilasciata dalle autorità inglesi e non ritenuta valida
nel territorio italiano. L' avvocato Simone Pacifici, al quale si rivolse la
donna, impugnò il verbale, nel quale si contestava alla proprietaria
del veicolo di aver affidato il mezzo a persona che non abbia conseguito la
patente di guida o il certificato di abilitazione in Italia.
Nelle motivazioni della sentenza si sottolinea che ''dalla contestata violazione,
e' possibile evincersi che il figlio della ricorrente e' in possesso di permesso
di guida rilasciato in Inghilterra, e non e', altresì, residente in Italia
da oltre un anno, nel rispetto, quindi, della previsione normativa di cui all’art.
135 comma 1 del Codice della strada''.
VIGILI URBANI: GIUDICE PACE, NULLE MULTE SENZA ESTREMI PRECISI
(ANSA) - ROMA, 27 NOVEMBRE 2003 -
Una censura al comportamento dei vigili urbani che sanzionano infrazioni stradali
omettendo di indicare nei verbali gli estremi precisi e dettagliati della violazione
e i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata arriva dall’ufficio
del giudice di pace di Roma.
Con una sentenza emessa dal giudice Edoardo Cacioni è stato annullato
un verbale nel quale un vigile contestava al conducente di un motociclo il mancato
rispetto dell’”obbligo di svolta a destra” (senza specificare
che tipo di manovra stesse facendo lo scooterista) con la dichiarazione della
impossibilità di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza “perché
impegnato nella regolamentazione della circolazione”.
Nella sentenza il giudice ritiene di accogliere il ricorso dello scooterista,
assistito dall’avvocato Simone Pacifici, che lamentava la violazione dell’articolo
201 del codice della strada da parte del vigile “poiché –
scrive Cacioni – per quanto emerge dallo stesso verbale la violazione,
allorquando non si è proceduto alla immediata contestazione, deve essere
indicata in modo preciso e dettagliato precisando anche i motivi della mancata
immediata contestazione”. “Orbene – rileva il giudice con
riferimento a quest’ultimo punto – il motivo indicato dall’agente
operante non appare plausibile in considerazione del fatto che detto agente
nel verbale sostiene di non aver potuto procedere al fermo del veicolo per la
mancanza di condizioni di sicurezza e per essere impegnato nella regolamentazione
della circolazione”.
Per il giudice di pace, tale “motivazione non è congrua e presenta
delle contraddizioni poiché non è plausibile regolare il traffico,
ma contestualmente prendere nota della targa del veicolo considerato che la
regolamentazione del traffico implica massima attenzione per la dinamica stessa
connaturata alla circolazione dei veicoli: né l’agente operante
indica in cosa possano consistere le condizioni di sicurezza poiché non
si fa alcun riferimento ad una condotta di guida anomala o pericolosa del conducente
del motoveicolo”.
BOSSI-FINI:TRIBUNALE ROMA NON CONVALIDA ARRESTO CECOSLOVACCA
LA DONNA NON LEGGE ITALIANO E INGLESE, NON POTEVA CAPIRE
(ANSA) - ROMA, 22 AGOSTO 2003 -
Potrebbe diventare un precedente importante per tutti gli extracomunitari raggiunti da decreto d'espulsione, l'ordinanza del Tribunale di Roma con la quale non é stato convalidato l'arresto di una ragazza cecoslovacca, perché il documento consegnatole è redatto in inglese e italiano, due lingue che la giovane non conosce. Il tribunale monocratico della capitale ha discusso in aula il caso di Menika Tankoova, 20 anni e un bambino di due mesi, che è stata raggiunta da un decreto di espulsione perché non ha i documenti in regola ed arrestata perché non ha lasciato l'Italia entro i termini previsti dalla legge Bossi-Fini.
Questo tipo di udienze in genere si conclude con la convalida dell'arresto e la fissazione dell'udienza per il giudizio. In questo caso il giudice Bianchi ha accolto la tesi sostenuta dal difensore della donna, Simone Pacifici, il quale ha spiegato che la sua assistita ha ricevuto il decreto in lingua italiana e inglese e se il tribunale ha atteso per tre ore l'arrivo in aula di un interprete di lingua ceca, non si capiva perché il documento non era stato tradotto nella lingua parlata dall'arrestata.
La convalida quindi non c'é stata e l'udienza per il giudizio è stata aggiornata al 3 novembre, anche se la valutazione del giudice potrebbe pesare anche sul giudizio di merito. Finora nessun avvocato si era opposto a Roma alle convalide per gli arrestati secondo la Bossi-Fini, non è escluso che d'ora in poi altri difensori si adeguino e che il tribunale di Roma riveda la linea seguita fino ad adesso.